|
I regolamenti ,definiti in sede collegiale, non sono da leggere come aride
norme restrittive, bensì come espressione di patto educativo tra i
soggetti coinvolti al fine di assicurare un clima di serenità,
responsabilità e cooperazione nella vita scolastica e garantire
l’effettivo esercizio del diritto allo studio degli studenti,
configurandosi la scuola come una comunità impegnata, insieme alle
famiglie, nella formazione intellettuale, umana e civile dei giovani.
ORGANI COLLEGIALI
Art.1 (Disposizioni generali sul funzionamento degli OO.CC.).
La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un
congruo preavviso, di norma non inferiore ai 5 giorni, rispetto alla data
delle riunioni. La convocazione della Giunta esecutiva e del Consiglio di
Istituto deve essere effettuata con lettera diretta ai singoli membri dei
predetti OO. CC. e mediante affissione all'albo di apposito avviso;
I Consigli di Classe e il Collegio dei Docenti sono convocati con semplice
avviso all'albo dei docenti, e questo atto è di norma condizione
sufficiente per la regolare convocazione.
Sia le lettere che gli avvisi di convocazione devono indicare con
chiarezza gli argomenti da trattare nella seduta , per i Consigli di
Classe e il Collegio dei Docenti devono essere indicate altresì le fasce
orarie di riunione.
Di ogni seduta viene redatto il processo verbale, steso su apposito
registro a pagine numerate , firmato dal presidente e dal segretario.
Art.2 (Programmazione delle attività degli OO.CC.).
Ciascuno degli OO.CC. programma le proprie attività nel tempo , in
rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare , nei limite
del possibile , un ordinato svolgimento delle attività stesse,
raggruppando, a date prestabilite in linea di massima , la discussione
degli argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità
di adottare decisioni, proposte o pareri.
Art.3 (Convocazione del Consiglio di Classe).
Il Consiglio di Classe Š convocato dal preside, con comunicazione affissa
all' albo, di propria iniziativa e/o in base ad una precisa programmazione
annuale del Collegio Docenti o su richiesta scritta e motivata della
maggioranza dei suoi membri, escluso dal computo il presidente.
Art.4 (Convocazione del Collegio dei Docenti).
Il Collegio dei Docenti è convocato dal preside, con comunicazione affissa
all' albo, sulla base di una precisa programmazione annuale del medesimo
organo oppure quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta od
ancora quando il preside ne ravvisi la necessità; si riunisce comunque
almeno una volta per quadrimestre oltre alla seduta di insediamento di
inizio anno scolastico.
Art.5 (Prima convocazione del Consiglio di Istituto).
La prima convocazione del C.di I., immediatamente successiva alla nomina
dei relativi membri da parte del Provveditore agli Studi, è disposta dal
Preside entro 10 gg. dalla data del relativo provvedimento.
Art.6 (Elezione del presidente e del vicepresidente del C.di I.)
Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal preside ed
elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il
proprio presidente. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto. Sono
candidati tutti i genitori membri del Consiglio. E' considerato eletto il
genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al
numero dei componenti il Consiglio.
Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il
presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano
stati presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in
carica.
Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un vice presidente , da
votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le medesime
modalità del precedente comma.
In caso di assenza del presidente il vicepresidente lo sostituisce a tutti
gli effetti. In caso di assenza ad una seduta del presidente, del
vicepresidente e degli altri genitori svolge le funzioni di vicario il
consigliere più anziano presente.
Art.7 (Convocazione del Consiglio di Istituto).
Il C. di I. è convocato dal presidente del Consiglio Il presidente del
Consiglio è tenuto a disporre la convocazione su richiesta del presidente
della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti il
Consiglio stesso.
Art.8 Il Consiglio d' Istituto ed il Collegio dei docenti si
intendono automaticamente sciolti se il numero legale non si è raggiunto
30 minuti dopo l' orario indicato nella convocazione.
Art.9 (Pubblicità degli atti).
La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto, disciplinata dall'art.27
del DPR 416/74, deve avvenire mediante affissione in apposito albo di
Istituto, della copia integrale, sottoscritta ed autenticata dal
segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal
Consiglio stesso.
L'affissione all'albo deve avvenire entro il termine massimo di otto gg.
dalla relativa seduta del Consiglio. La copia delle deliberazioni deve
rimanere esposta per un periodo di 10gg. I verbali e tutti gli atti
scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria
dell'Istituto e, per lo stesso periodo, sono esibiti a chiunque ne faccia
richiesta.
La copia della deliberazione da affiggere all'albo è consegnata al preside
dal segretario del Consiglio; il preside ne dispone l'immediata affissione
e attesta in calce ad essa la data iniziale di affissione.
PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
Art.10 ( Osservanza da parte del personale dipendente dell'orario di
servizio e sue prove documentali ).
Il personale docente e non docente è tenuto alla osservanza dell'orario di
servizio prestabilito ed a documentare sugli appositi fogli di presenza
l'orario di ingresso e di uscita per il personale ATA e direttivo e di
solo ingresso a titolo di presenza in Istituto per il personale docente.
I fogli di presenza saranno posti per il personale ATA e direttivo
nell'ufficio del coordinatore amministrativo e per i docenti in sala
insegnanti. I docenti documenteranno poi con apposita firma sul registro
di classe l'avvenuta lezione in aula.
Art.11 (Comunicazioni di servizio interne).
Le comunicazioni di servizio interne emanate dalla presidenza sono
pubblicate nell'albo di Istituto rispettivamente dei docenti e del
personale ATA; in ogni caso l'affissione all'albo dell'avviso e/o della
comunicazione è adempimento sufficiente affinchè‚ il personale dia luogo
alle disposizioni impartite.
Art.12 (Comunicazione congedo straordinario per malattia)
Il congedo straordinario per motivi di salute va comunicato entro le ore
8.00 direttamente all' addetto al centralino con l' indicazione dei giorni
di malattia.
ALUNNI
Art.13 (Ingresso degli alunni).
Gli alunni sono tenuti ad essere sempre muniti del libretto personale. Gli
alunni devono immediatamente entrare in aula al suono della campanella di
inizio lezioni alle ore 8.10; è possibile accedere nelle aule fin dalle
ore 8.05; prima è autorizzata la sosta nell'atrio.
PER NESSUN MOTIVO E' CONSENTITO USCIRE DALL' ISTITUTO SE NON
AUTORIZZATI DURANTE TUTTO IL PERIODO DELLE LEZIONI.
Tale mancanza farà scattare la sospensione dalle lezioni per un periodo a
giudizio del Preside.
Il docente della 1^ ora effettua l'appello registrando i presenti e
giustifica gli alunni assenti e/o in ritardo nei giorni precedenti.
Oltre i 5 gg. di assenza l'alunno potrà accedere in aula solo se munito
anche dell'apposito certificato medico; il docente deve menzionare sul
registro di classe la consegna della predetta certificazione e consegnarla
poi in segreteria didattica per essere allegata al fascicolo personale
dell'alunno.
Alla decima assenza registrata sull'apposito libretto di giustificazione
gli alunni minorenni possono essere ammessi solo se accompagnati da un
genitore e l'ingresso in aula deve essere autorizzato dal preside o dai
suoi collaboratori.
L'ingresso in aula può essere consentito fino alle ore 8.20 per gli alunni
pendolari; dalle ore 8.20 e fino al termine della 1^ ora di lezione gli
alunni ritardatari devono sostare nell'atrio in attesa dell'inizio della
2^ ora di lezione.
Nel secondo caso gli alunni devono giustificare il ritardo il giorno
successivo; i docenti negli appositi spazi del registro di classe indicano
il nominativo dell'alunno entrato in ritardo con accanto l'orario di
ingresso.
Gli alunni privi di giustificazione possono al massimo giustificare con un
giorno di ritardo disattesa tale disposizione ,se minorenni , sono inviati
dal Preside.
Il ritardo nella presentazione della giustificazione con relativo
certificato medico non Š ammesso nel caso di assenza oltre i 5 gg. per
motivi di natura igienico-sanitaria.
Le giustificazioni sono firmate dai docenti della 1^ e 2^ ora di lezione.
Oltre le ore 9.00 non è ammesso l'ingresso in Istituto; gli alunni
minorenni potranno accedere in classe solo con autorizzazione scritta del
preside o dei collaboratori se accompagnati dai genitori .
Art.14 (Uscite anticipate).
Non possono essere effettuate nel corso dell'a.s. più di 10 uscite
anticipate.
L'uscita anticipata è possibile non prima della fine della 4^ ora di
lezione; gli alunni minorenni possono uscire solo se prelevati da uno dei
genitori o da un familiare munito di apposita delega, questa deve essere
registrata sul registro di classe ed autorizzata esclusivamente dal
preside o dai suoi collaboratori.
In casi eccezionali possono essere concesse solo se richieste con almeno
due giorni di anticipo sul libretto personale con firma del genitore in
modo da permettere alla presidenza un verifica preventiva. Lo stesso vale
per i permessi sportivi.
Art.15 (Disposizioni per gli alunni maggiorenni).
Gli alunni maggiorenni non possono essere ammessi alle lezioni oltre le
ore 9.00.
Le uscite anticipate possono avvenire non prima della fine della 4^ ora di
lezione e in numero non superiore a 10 nel corso dell'a.s. e devono essere
registrate sia sul libretto personale che sul registro di classe.
Casi eccezionali in deroga ai due commi precedenti possono essere
autorizzati solo dal preside.
Art.16 (Intervallo delle lezioni).
Fra la terza e quarta ora di lezione è concesso un intervallo di 10
minuti, dove, sotto il controllo del personale docente e non docente di
turno, gli alunni possono recarsi al posto di ristoro interno all'
Istituto o recarsi nel cortile esterno prospiciente l'ingresso.
E' assolutamente vietato uscire durante l'intervallo dalla scuola.
Il preside può, se lo ritiene opportuno per motivi di sicurezza, disporre
che l'intervallo si svolga esclusivamente all'interno delle rispettive
aule.
Art.17 (Provvedimenti disciplinari agli alunni).
I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni devono immediatamente
essere notificati in presidenza per le opportune sanzioni.
Gli alunni sospesi a qualsiasi titolo dalle lezioni possono essere
riammessi solo se accompagnati da un genitore.
Art.18 (Doveri degli alunni).
Gli alunni sono tenuti ad un comportamento educato e rispettoso nei
confronti del personale docente e non docente. Gli alunni sono obbligati a
recarsi alle lezioni muniti di tutti i sussidi previsti.
Nei laboratori e nei reparti di lavorazione devono essere rispettate tutte
le norme di sicurezza esposte e le raccomandazioni del personale docente e
non docente.
L'uso durante le lezioni dei servizi igienici assegnati alla classe deve
essere effettuato nei casi di effettiva necessità e comunque sempre
singolarmente e per il tempo strettamente necessario.
Durante il cambio di insegnante fra un'ora di lezione e l'altra è vietato
uscire dall'aula o recarsi senza autorizzazione negli uffici o spostarsi
comunque all'interno della scuola; la vigilanza è comunque affidata al
personale ausiliario per il tempo strettamente necessario allo spostamento
dei docenti fra un'aula e l'altra.
Alle visite a pieno titolo rientranti nell' attività didattica ed
effettuate nelle ore curriculari di lezione devono partecipare tutti gli
alunni della classe comprese, in queste, le attività teatrali.
Art.19 (Vandalismi alle strutture scolastiche).
Al fine di salvaguardare il prezioso patrimonio scolastico dell'Istituto
sono stabiliti i seguenti principi di comportamento:
a) Chi venga riconosciuto responsabile di danneggiamenti dolosi ai locali
, alle suppellettili, agli strumenti scientifici è tenuto a risarcire il
danno secondo la stima insindacabile dell'ufficio tecnico;
b) In caso che il responsabile o i responsabili non vengano individuati,
sarà la classe, come gruppo sociale, ad assumere l'onere del risarcimento,
e ciò relativamente agli spazi occupati dalla classe nella sua attività
didattica;
c) Nel caso si accerti che la classe, operante per motivi didattici in
spazi diversi dalla propria aula, risulti realmente estranea ai fatti
vandalici, sarà la collettività studentesca ad assumersi l'onere del
risarcimento;
d) Qualora il danneggiamento riguardi parti comuni e non ci siano
responsabilità accertate, saranno le classi che insieme utilizzano quegli
spazi, ad assumersi l'onere della spesa;
e) Le somme derivate dal risarcimento saranno acquisite al bilancio della
scuola e destinate alle necessarie riparazioni, ad integrazione dei fondi
messi a disposizione dall' Ente Locale proprietario.
Art.20 (Assemblee di classe e di Istituto).
I rappresentanti di classe possono richiedere un' assemblea al mese e per
un massimo di due ore comunque sempre di volta in volta in orari diversi.
E' necessaria l'autorizzazione dei docenti interessati. La richiesta
scritta con l'ordine del giorno va presentata per l'autorizzazione almeno
tre giorni prima in presidenza od ai collaboratori e deve essere vistata
dai docenti delle ore coinvolte.
Le assemblee di Istituto possono tenersi una volta al mese escluso gli
ultimi 30 gg. di lezione e devono essere richieste da almeno il 10 % degli
alunni; possono occupare l'intero arco delle lezioni del giorno e durante
il loro svolgimento l'attività didattica è sospesa.
Le assemblee di Istituto devono avere un regolamento interno e devono
essere richieste con l'ordine del giorno in presidenza almeno 3 giorni
prima. In caso di irregolarità nel loro svolgimento il preside od i
collaboratori possono immediatamente interromperle. Il regolamento viene
elaborato all’inizio di ogni anno scolastico dal Comitato Studentesco
Tutti i rappresentanti di classe possono riunirsi una volta al mese e per
un tempo massimo di 2 ore; anche in questo caso la richiesta con l'ordine
del giorno va presentata in presidenza almeno 3 giorni prima.
Art.21 ( Registro di classe )
Il registro di classe è un atto pubblico amministrativo a tutti gli
effetti, pertanto la sua custodia è affidata al personale docente e non
docente e discente tutto.
Per tanto al cambio dell' ora di lezione il docente lo affida al personale
ausiliario, oppure, in mancanza di questo, ad un alunno, possibilmente
rappresentante di classe, che ne curerà la custodia.
Il docente dell' ultima ora è tenuto a riportarlo in sala insegnanti e
depositarlo nell' apposita custodia dove lo preleverà l' insegnante della
prima ora l' indomani mattina.
|