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SEZIONE V - Regolamento di disciplina degli alunni


 Premessa
Lo Statuto degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24/6/1998 n°249) costituisce parte integrante del presente documento al quale è allegato in copia.

 Finalità
L’applicazione delle sanzioni disciplinari ha una duplice finalità: accanto al tradizionale fine punitivo, infatti, le sanzioni devono esprimere un intento preventivo e soprattutto educativo.
Per tale motivo la scuola ricorrerà alla “punizione” quale estrema ratio e ciò in particolar modo per gli studenti minorenni.
Per quanti si trovano ad assolvere l’obbligo scolastico, si ritiene opportuno evitare, tranne in casi d'eccezionale gravità o di reiterazione, l’adozione di provvedimenti comportanti l'allontanamento anche di breve durata dalle lezioni o dall’attività di classe.
L’Istituto valuta positivamente la difesa dell’alunno, l’inflizione di sanzioni cosiddette condizionali ( che diventano effettive nell’ipotesi di reiterazione di comportamenti vietati o scorretti), la collegialità delle decisioni relative a sospensioni e la possibilità di conversione delle sanzioni, su richiesta dello studente o di chi esercita la potestà sul minore, in attività a favore della comunità scolastica.

 Entità delle sanzioni, presupposti, competenze e conseguenze

I comportamenti che implicano l’applicazione di punizioni disciplinari sono quelli in contrasto con i seguenti doveri degli studenti:
  1. frequenza regolare dei corsi ed assolvimento costante degli impegni di studio;

  2. rispetto verso il capo d’istituto, i docenti, il personale tutto della scuola e i compagni; assunzione di comportamenti che non turbino l’ordine scolastico;

  3. osservanza delle disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza

  4. utilizzo corretto di attrezzature e impianti dei laboratori e dei sussidi in genere mediante comportamenti che non danneggino il patrimonio della scuola.

  5. Le sanzioni oltre che temporanee devono essere proporzionate alla gravità dell’infrazione commessa.

Sanzione Motivi Competenza Organismo di garanzia Conseguenze

Ammonizione privata o in classe con annotazione sul registro

Violazione dei doveri di cui al n°1 e 2 Capo d'Istituto o Docente D'istituto Sul voto di condotta.

Allontanamento dalla lezione fino al suo termine o fino al termine della giornata con annotazione sul registro

Inefficacia del richiamo verbale per il disturbo reiterato della lezione

Ritardo oltre i limiti nelle giustificazioni

 

Capo d'Istituto o Docente

D'istituto Sul voto di condotta.

Sospensione per max 5 giorni

Gravi offese al Capo d'Istituto, ai docenti, al personale della scuola e ai compagniComportamenti che turbano l'ordine scolastico

 

Consiglio di classe a maggioranza assoluta (50%+1)

Provveditore Sul voto di condotta.

Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 5 gg fino a 15 o fino al permanere di una situazione di pericolo

Reati (accertati con sentenza definitiva)

Pericolo per l'incolumità delle persone

 

Consiglio di classe a maggioranza assoluta (50%+1)

Provveditore

Sul voto di condotta.

Possibilità d'iscrizione ad altra scuola in corso d'anno.

 

Risarcimento del danno

Danneggiamento colposo o doloso a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio etc.

Capo d'Istituto secondo valutazione del danno da parte dell'ufficio tecnico

D'istituto

1) Impossibilità di prendere visione dei risultati parziali o finali fino all'effettivo pagamento.

2) Sospensione se l'inadempimento persiste.

 

La procedura seguita dovrà essere la seguente:
1. contestazione in ufficio
2. convocazione dell'organismo competente (se consiglio di classe devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti) congiuntamente all'interessato
3. discussione dell'accaduto (con verbalizzazione)
4. allontanamento dell'interessato
5. proposte, discussione, votazione a scrutinio segreto
6. verbalizzazione risultati
7. comunicazione all'interessato
8. ufficializzazione della delibera (va specificata l'eventuale possibilità di ricorso al Provveditorato entro 15 gg dalla ricezione della delibera)
9. identificazione di un docente per contatto didattico

Impugnazioni

Per le infrazioni non comportanti l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso, nel termine di giorni quindici dalla comunicazione all'interessato, da parte degli studenti stessi all'organo di garanzia formato da Capo d'Istituto, due rappresentanti degli studenti e due rappresentanti dei docenti convocati dal primo.
Quando, invece, la sanzione comporti l'allontanamento dalla scuola, l'eventuale ricorso deve essere proposto ex art. 328 c. 2 e 4 del DL 16.2.94 n°29
 

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