REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEGLI ALUNNI
Premessa
Lo Statuto degli studenti della scuola secondaria (D.P.R. 24/6/1998 n°249) costituisce parte integrante del presente documento al quale è allegato in copia.
L'applicazione delle sanzioni disciplinari ha una duplice finalità: accanto al tradizionale fine punitivo, infatti, le sanzioni devono esprimere un intento preventivo e soprattutto educativo.
Per tale motivo la scuola ricorrerà alla “punizione” quale estrema ratio e ciò in particolar modo per gli studenti minorenni.
Per quanti si trovano ad assolvere l'obbligo scolastico, si ritiene opportuno evitare, tranne in casi d'eccezionale gravità o di reiterazione, l'adozione di provvedimenti comportanti l'allontanamento anche di breve durata dalle lezioni o dall'attività di classe.
L'Istituto valuta positivamente la difesa dell'alunno, l'inflizione di sanzioni cosiddette condizionali ( che diventano effettive nell'ipotesi di reiterazione di comportamenti vietati o scorretti), la collegialità delle decisioni relative a sospensioni e la possibilità di conversione delle sanzioni, su richiesta dello studente o di chi esercita la potestà sul minore, in attività a favore della comunità scolastica.
Entità delle sanzioni, presupposti, competenze e conseguenze
I comportamenti che implicano l'applicazione di punizioni disciplinari sono quelli in contrasto con i seguenti doveri degli studenti:
- frequenza regolare dei corsi ed assolvimento costante degli impegni di studio;
- rispetto verso il capo d'istituto, i docenti, il personale tutto della scuola e i compagni; assunzione di comportamenti che non turbino l'ordine scolastico;
- osservanza delle disposizioni attinenti alla organizzazione e alla sicurezza
- utilizzo corretto di attrezzature e impianti dei laboratori e dei sussidi in genere mediante comportamenti che non danneggino il patrimonio della scuola.
- Le sanzioni oltre che temporanee devono essere proporzionate alla gravità dell'infrazione commessa.
| Sanzione |
Motivi |
Competenza |
Organismo di garanzia |
Conseguenze |
| Ammonizione privata o in classe con annotazione sul registro |
Violazione dei doveri di cui al n°1 e 2 |
Capo d'Istituto o Docente |
D'istituto |
Sul voto di condotta. |
| Allontanamento dalla lezione fino al suo termine o fino al termine della giornata con annotazione sul registro |
Inefficacia del richiamo verbale per il disturbo reiterato della lezione
Ritardo oltre i limiti nelle giustificazioni |
Capo d'Istituto o Docente |
D'istituto |
Sul voto di condotta. |
| Sospensione per max 5 giorni |
Gravi offese al Capo d'Istituto, ai docenti, al personale della scuola e ai compagni
Comportamenti che turbano l'ordine scolastico |
Consiglio di classe a maggioranza assoluta (50%+1) |
Provveditore |
Sul voto di condotta. |
| Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo maggiore di 5 gg fino a 15 o fino al permanere di una situazione di pericolo |
Reati (accertati con sentenza definitiva)
Pericolo per l'incolumità delle persone |
Consiglio di classe a maggioranza assoluta (50%+1) |
Provveditore |
Sul voto di condotta.
Possibilità d'iscrizione ad altra scuola in corso d'anno. |
| Risarcimento del danno |
Danneggiamento colposo o doloso a locali, suppellettili, strumenti di laboratorio etc. |
Capo d'Istituto secondo valutazione del danno da parte dell'ufficio tecnico |
D'istituto |
1) Impossibilità di prendere visione dei risultati parziali o finali fino all'effettivo pagamento.
2) Sospensione se l'inadempimento persiste. |
La procedura seguita dovrà essere la seguente:
- contestazione in ufficio
- convocazione dell'organismo competente (se consiglio di classe devono essere presenti anche i rappresentanti di genitori e studenti) congiuntamente all'interessato
- discussione dell'accaduto (con verbalizzazione)
- allontanamento dell'interessato
- proposte, discussione, votazione a scrutinio segreto
- verbalizzazione risultati
- comunicazione all'interessato
- ufficializzazione della delibera (va specificata l'eventuale possibilità di ricorso al Provveditorato entro 15 gg dalla ricezione della delibera)
- identificazione di un docente per contatto didattico
Impugnazioni
Per le infrazioni non comportanti l'allontanamento dalla scuola è ammesso ricorso, nel termine di giorni quindici dalla comunicazione all'interessato, da parte degli studenti stessi all'organo di garanzia formato da Capo d'Istituto, due rappresentanti degli studenti e due rappresentanti dei docenti convocati dal primo.
Quando, invece, la sanzione comporti l'allontanamento dalla scuola, l'eventuale ricorso deve essere proposto ex art. 328 c. 2 e 4 del DL 16.2.94 n°29
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